diritto commerciale

Nel settore del diritto commerciale, lo studio assiste le piccole e medie aziende, che operano nel mercato internazionale, negli atti giuridici e nella loro attività d´impresa.

La materia del diritto commerciale internazionale presuppone un costante aggiornamento e soprattutto una conoscenza approfondita del diritto internazionale privato.  

 

Di fondamentale importanza è l´individuazione della legge applicabile alla fattispecie internazionale concreta, ed il legislatore comunitario si è occupato di tale problematica nel Regolamento CE 593/2008 (cosiddetto Roma I). In quest´ultimo si è sancita la centralità della volontà delle parti nell´individuazione della legge applicabile al loro rapporto commerciale, potendo richiamare normative di Stati anche non membri dell´Unione Europea e senza che sia neanche necessario un legame tra l´oggetto del contratto e la disposizione richiamata. 

 

Si aggiunga che ai sensi dell´art. 3 del Regolamento Roma I “le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso” e dunque, è anche possibile per ciascun elemento del contratto richiamare un diverso ordinamento, frazionando il contratto dal punto di vista disciplinatorio.

 

 

Per tali motivi, qualora fosse stipulato un contratto commerciale tra una persona giuridica o fisica tedesca e una persona giuridica o fisica italiana, e fosse applicabile la legge italiana e non la legge tedesca per il criterio del collegamento, sarà necessario avere consapevolezza e cognizione delle differenze che si frappongono tra i diversi ordinamenti interni dei due Stati.

A titolo esemplificativo:

la prescrizione.

Ai sensi dell´art. 2934 del codice civile, “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” ed in Italia, la prescrizione di un diritto di credito può essere eccepita solo dopo ben 10 anni.

Essenziale, poi, è la differenza tra la disciplina giuridica delle condizioni generali del contratto italiane e quelle tedesche, laddove in base all´art. 1341 del codice civile le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza” e “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria” e, dunque, in caso di clausola cosiddetta vessatoria, è necessario per la sua validità, la sottoscrizione della clausola stessa.

Lo studio MM-LEGALE cura, dunque, gli interessi delle aziende, avendo sempre ben presente le differenze tra le disposizioni ordinamentali.

 

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